Art. 39

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 7 ott 2020
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’ e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano per lo meno a quanto segue: a) violazioni degli , dell’, paragrafi da 1 a 6, dell’, paragrafi da 1 a 4, dell’, paragrafi da 1 a 6, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, dell’, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafi 2 e 3, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi 1 e 4, dell’, paragrafi da 1 a 6, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafi da 1 a 7, dell’, dell’, paragrafi da 2 a 13, degli e dell’, paragrafi da 1 a 3; b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. Entro il 10 novembre 2021 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica. 2.   Gli Stati membri, in conformità del proprio diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a): a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; b) un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo; c) un divieto che impedisca a qualsiasi membro dell’organo di gestione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali fornitori di servizi di crowdfunding; d) sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera e); e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020, o fino al 5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione. Se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di ricavo corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; f) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020. 3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni pecuniarie amministrative di un livello più elevato di quelle previste dal presente regolamento, sia per quanto riguarda le persone fisiche che le persone giuridiche responsabili della violazione.
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