Art. 6

Gestione individuale di portafogli di prestiti

In vigore dal 7 ott 2020
Gestione individuale di portafogli di prestiti 1.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, un investitore conferisce il mandato precisando i parametri per prestare tale servizio, che include almeno due dei seguenti criteri cui tutti i prestiti del portafoglio dovranno conformarsi: a) il tasso di interesse minimo e massimo applicabile ai sensi di ogni eventuale contratto di prestito intermediato per l’investitore; b) la data di scadenza minima e massima di ogni eventuale prestito intermediato per l’investitore; c) la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio applicabili ai prestiti; e d) ove sia offerto un obiettivo di tasso annuo di rendimento dell’investimento, la probabilità che i prestiti selezionati consentano all’investitore di conseguire l’obiettivo di tasso con un ragionevole grado di certezza. 2.   Al fine di conformarsi al paragrafo 1, un fornitore di servizi di crowdfunding deve disporre di solide procedure e metodologie interne e avvalersi di dati adeguati. Il fornitore del servizio di crowdfunding può utilizzare i propri dati o i dati ottenuti da terzi. Sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sul rendimento dei prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding valuta: a) il rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore; b) il rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore; e c) il rischio di credito dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell’investitore, verificando la possibilità che i titolari di progetti adempiano alle proprie obbligazioni nell’ambito del prestito. Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce all’investitore anche una descrizione del metodo utilizzato per le valutazioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c). 3.   Qualora offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato conferitogli e a ciascun prestito relativo al portafoglio individuale. Il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato e a ciascun prestito su un supporto durevole per almeno tre anni dopo la data della sua scadenza. 4.   Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce in modo continuativo attraverso mezzi elettronici e su richiesta di un investitore, almeno le seguenti informazioni su ciascun portafoglio individuale: a) l’elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio; b) la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio; c) la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti; d) le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, tra cui almeno il tasso d’interesse o la forma alternativa di compensazione dell’investitore, la data di scadenza, la categoria di rischio, lo scadenzario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali scadenze; e) per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie reali o fideiussori o altri tipi di garanzie; f) eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni; g) eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto; h) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia effettuato una valutazione del prestito: i) la valutazione più recente; ii) la data della valutazione; iii) una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha effettuato la valutazione; e iv) una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di default. 5.   Un fornitore di servizi di crowdfunding, qualora abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi per la sua attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti, fornisce agli investitori le seguenti informazioni: a) una segnalazione di rischio recante la seguente avvertenza: « Il fondo a copertura dei rischi che offriamo non garantisce il diritto a essere rimborsati; pertanto, può verificarsi che anche in caso di perdite gli investitori non ricevano una liquidazione. Il gestore del fondo a copertura dei rischi gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda l’importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso. Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare affidamento su eventuali liquidazioni dal fondo a copertura dei rischi al momento di valutare se e quanto investire.»; b) una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi, ivi incluse: i) una spiegazione della fonte delle somme versate nel fondo; ii) una spiegazione delle modalità di disciplina del fondo; iii) una spiegazione relativa alla proprietà delle somme; iv) le valutazioni considerate dal gestore del fondo a copertura dei rischi al momento di decidere se e come esercitare il proprio potere discrezionale di versare liquidazioni dal fondo, compreso: — se il fondo a copertura dei rischi detiene o meno somme sufficienti per effettuare i versamenti; e — che il gestore del fondo a copertura dei rischi gode in ogni caso di assoluta discrezionalità nel decidere se effettuare i versamenti o meno o nel decidere l’importo del versamento; v) una spiegazione della procedura per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dalla riserva; e vi) una descrizione delle modalità con cui le somme versate nel fondo saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del fondo a copertura dei rischi. 6.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi di cui al paragrafo 5 fornisce al pubblico su base trimestrale le seguenti informazioni relative al rendimento del fondo: a) l’entità del fondo a copertura dei rischi rispetto al totale degli importi dovuti in relazione a prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi; e b) il rapporto tra i pagamenti effettuati utilizzando il fondo a copertura dei rischi e il totale degli importi ancora dovuti come pagamento dei prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi. 7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 2, terzo comma; b) le informazioni di cui al paragrafo 4; e c) le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire ai sensi dei paragrafi 5 e 6. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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