Art. 8

Conflitti di interesse

In vigore dal 7 ott 2020
Conflitti di interesse 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding. 2.   I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti: a) i partecipanti al capitale che detengono il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto; b) i loro dirigenti o dipendenti; c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE. I fornitori di servizi di crowdfunding che accettano quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma devono comunicare integralmente sul loro sito web il fatto che accettano tali persone come investitori, comprese le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell’, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall’altro, o tra un cliente e l’altro. 5.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli. Tale comunicazione è effettuata sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile. 6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5: a) sono fornite su un supporto durevole; b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i requisiti per il mantenimento o l’applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3; b) le misure di cui al paragrafo 4; c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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