Art. 10

Prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento

In vigore dal 7 ott 2020
Prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento 1.   In caso di prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento, i fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti di tutti i seguenti aspetti: a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile; b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi. 2.   Qualora effettuino operazioni di pagamento connesse a valori mobiliari o a strumenti ammessi a fini di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding depositano i fondi presso uno dei seguenti soggetti: a) una banca centrale; o b) un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE. 3.   I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, e che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere fisicamente consegnati a un depositario, sono tenuti in custodia dal fornitore di servizi di crowdfunding o da terzi. Un soggetto che presta servizi di custodia deve essere in possesso di un’autorizzazione a norma della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. 4.   Un fornitore di servizi di crowdfunding può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi, a condizione che tale fornitore di servizi di crowdfunding o il terzo sia un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366. 5.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding non offra, né direttamente né tramite terzi, servizi di pagamento connessi ai servizi di crowdfunding, tale fornitore istituisce e mantiene dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366.
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