Art. 9
Esternalizzazione
In vigore dal 7 ott 2020
Esternalizzazione
1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.
2. L’esternalizzazione delle funzioni operative di cui al paragrafo 1 non pregiudica la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell’autorità competente di monitorare il rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.
Storico versioni
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