Art. 12
Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
In vigore dal 7 ott 2020
Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
1. Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
a)
il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;
b)
la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
c)
lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
d)
un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;
e)
una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;
f)
una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
g)
una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
h)
una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’;
i)
la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’;
j)
una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;
k)
l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
l)
la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
m)
una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
n)
una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
o)
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;
p)
una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’, paragrafo 5;
q)
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;
r)
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’, paragrafo 7.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:
a)
l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;
b)
che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.
4. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
7. Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:
a)
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;
b)
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o
c)
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.
8. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.
9. L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.
10. L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.
11. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.
12. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.
13. I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
14. Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.
15. Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.
16. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a)
i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e
b)
le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).
Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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