Art. 21
Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite
In vigore dal 7 ott 2020
Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite
1. Prima di dare ai potenziali investitori non sofisticati pieno accesso per investire nei progetti di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati ai potenziali investitori non sofisticati.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni riguardanti:
a)
i precedenti investimenti in valori mobiliari o la precedente acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti da parte dei potenziali investitori non sofisticati, anche nella fase iniziale o di espansione di un’impresa;
b)
la comprensione da parte dei potenziali investitori non sofisticati dei rischi legati alla concessione di prestiti, agli investimenti in valori mobiliari o all’acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding rivedono per ciascun investitore non sofisticato la valutazione di cui al paragrafo 1 ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.
4. Nel caso in cui i potenziali investitori non sofisticati non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, o qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo, che i potenziali investitori non sofisticati non possiedano sufficienti conoscenze, competenze o esperienza i fornitori di servizi di crowdfunding informano detti potenziali investitori non sofisticati che i servizi offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding potrebbero essere inappropriati per loro ed emanano nei loro confronti una segnalazione di rischio. Tale segnalazione di rischio indica chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati riconoscono espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione emanata dal fornitore di servizi di crowdfunding.
5. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono inoltre ai potenziali investitori non sofisticati di effettuare una simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10 % del loro patrimonio netto, sulla base delle seguenti informazioni:
a)
reddito abituale e reddito totale, e se il reddito è percepito su base stabile o temporanea;
b)
attività, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, ma esclusi gli immobili detenuti a scopo privato o d’investimento e i fondi pensione;
c)
impegni finanziari, ivi compresi impegni regolari, esistenti o futuri.
6. Un fornitore di servizi di crowdfunding rivede per ciascun investitore non sofisticato la simulazione di cui al paragrafo 5 ogni anno dopo la simulazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.
Nulla osta a che i potenziali investitori non sofisticati e gli investitori non sofisticati investano in progetti di crowdfunding. Gli investitori non sofisticati prendono atto che hanno ricevuto i risultati della simulazione di cui al paragrafo 5.
7. Ogni volta, prima che un potenziale investitore non sofisticato o un investitore non sofisticato accetti una singola offerta di crowdfunding in virtù della quale effettuerebbe un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1 000 EUR o il 5 % del patrimonio netto di tale investitore calcolato in conformità del paragrafo 5, il fornitore di servizi di crowdfunding provvede a che tale investitore:
a)
riceva un’avvertenza sui rischi;
b)
fornisca un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e
c)
dimostri al fornitore di servizi di crowdfunding che l’investitore comprende l’investimento e i relativi rischi.
Ai fini di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere usata come prova del fatto che il potenziale investitore non sofisticato o l’investitore non sofisticato comprende l’investimento e i suoi rischi.
8. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità necessarie per:
a)
effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1;
b)
condurre la simulazione di cui al paragrafo 5;
c)
fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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