Art. 22
Periodo di riflessione precontrattuale
In vigore dal 7 ott 2020
Periodo di riflessione precontrattuale
1. I termini e le condizioni dell’offerta di crowdfunding rimangono vincolanti per il titolare di progetti dal momento in cui l’offerta di crowdfunding è presente sulla piattaforma di crowdfunding fino alla data anteriore tra le seguenti:
a)
la data di scadenza dell’offerta di crowdfunding annunciata dal fornitore di servizi di crowdfunding nel momento in cui l’offerta di crowdfunding è presente sulla sua piattaforma di crowdfunding; o
b)
la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo.
2. Il fornitore di servizi di crowdfunding prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale il potenziale investitore non sofisticato può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.
3. Il periodo di riflessione di cui al paragrafo 2 decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding e scade dopo quattro giorni di calendario.
4. Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene un registro delle offerte di investimento e delle manifestazioni di interesse ricevute, e del momento in cui le ha ricevute.
5. Le modalità di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse comprendono almeno le stesse modalità con le quali il potenziale investitore non sofisticato è in grado di fare un’offerta di investimento o di manifestare interesse per un’offerta di crowdfunding.
6. Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce ai potenziali investitori non sofisticati informazioni accurate, chiare e tempestive in merito al periodo di riflessione e alle modalità di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse, compreso almeno quanto segue:
a)
subito prima che il potenziale investitore non sofisticato possa formulare la sua offerta di investimento o manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare il potenziale investitore non sofisticato:
i)
del fatto che l’offerta di investimento o la manifestazione di interesse è soggetta a un periodo di riflessione,
ii)
della durata del periodo di riflessione;
iii)
delle modalità di revoca dell’offerta di investimento o della manifestazione di interesse;
b)
subito dopo aver ricevuto l’offerta di investimento o la manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare, attraverso la sua piattaforma di crowdfunding, il potenziale investitore non sofisticato dell’inizio del periodo di riflessione.
7. In caso di gestione individuale di portafogli di prestiti, il presente articolo si applica solo al mandato di investimento iniziale conferito dall’investitore non sofisticato e non agli investimenti in prestiti specifici effettuati nell’ambito di tale mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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