Art. 20

Pubblicazione del tasso di default

In vigore dal 7 ott 2020
Pubblicazione del tasso di default 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti: a) pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e b) pubblicano un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso: i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi; ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato. 2.   I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile. 3.   In stretta cooperazione con l’ABE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo di calcolo dei tassi di default di cui al paragrafo 1 relativi ai progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Pubblicazione del tasso di default (Art. 20 Regolamento (UE) 2020/1503) — Testo vigente | Portale Normativo