Art. 18

Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

In vigore dal 7 ott 2020
Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding 1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’ che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’ presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni: a) un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding; b) l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri; c) la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding; d) un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ESMA. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all’. 3.   Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2. 4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
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Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/1503) — Testo vigente | Portale Normativo