Art. 14
Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding
In vigore dal 7 ott 2020
Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding
1. L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;
c)
il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti;
d)
il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;
e)
un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’;
f)
qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale;
g)
eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.
3. L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’ viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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