Art. 14 · Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

Art. 14

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

In vigore dal 7 ott 2020
Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding 1.   L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato. 2.   Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: a) il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding; b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding; c) il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti; d) il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato; e) un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’; f) qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale; g) eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti. 3.   L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’ viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.
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