Art. 16

Comunicazione di informazioni da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding

In vigore dal 7 ott 2020
Comunicazione di informazioni da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding 1.   Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce annualmente, in forma riservata, un elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma di crowdfunding all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, specificando per ogni progetto: a) il titolare del progetto e l’importo raccolto; b) lo strumento emesso quale definito all’, paragrafo 1, lettere b), m) e n); c) informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati. 2.   Le autorità competenti forniscono entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni all’ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 in forma anonima. L’ESMA elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del crowdfunding nell’Unione. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma del presente articolo. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il10 novembre 2021. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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