Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 ott 2020
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«servizio di crowdfunding», l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
i)
intermediazione nella concessione di prestiti;
ii)
collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
b)
«prestito», un accordo ai sensi del quale un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in base al quale il titolare di progetti assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, unitamente agli interessi maturati, secondo il piano di rimborso concordato;
c)
«gestione individuale di portafogli di prestiti», la ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore, che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore;
d)
«piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
e)
«fornitore di servizi di crowdfunding» una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding;
f)
«offerta di crowdfunding», una comunicazione da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding;
g)
«cliente», ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding presta o intende prestare servizi di crowdfunding;
h)
«titolare di progetti», ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;
i)
«investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
j)
«investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del presente regolamento;
k)
«investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;
l)
«progetto di crowdfunding», la o le attività commerciali per le quali il titolare di progetti persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding;
m)
«valori mobiliari», valori mobiliari quali definiti all’, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;
n)
«strumenti ammessi a fini di crowdfunding», per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni;
o)
«comunicazione di marketing», ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;
p)
«supporto durevole», uno strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
q)
«società veicolo» o «SPV», soggetto creato unicamente per, o che persegue unicamente lo scopo di realizzare, un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (19);
r)
«autorità competente», la o le autorità designate da uno Stato membro in conformità dell’.
2. Fatta salva la possibilità che le azioni di una società privata a responsabilità limitata rientrino nella definizione di valori mobiliari di cui al paragrafo 1, lettera m), le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione al fornitore di servizi di crowdfunding possono consentire l’uso di tali azioni ai fini del presente regolamento purché soddisfino le condizioni per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding di cui al paragrafo 1, lettera n).
3. Le autorità competenti informano l’ESMA con cadenza annuale riguardo ai tipi di società private a responsabilità limitata e le relative azioni offerte e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con riferimento al diritto nazionale applicabile.
L’ESMA rende accessibili al pubblico le informazioni di cui al primo comma, senza indebito ritardo sul proprio sito web.
4. Per i primi due anni di applicazione del presente regolamento l’ESMA raccoglie con cadenza annuale le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento elaborate dai titolari di progetti che hanno emesso strumenti ammessi a fini di crowdfunding. L’ESMA raffronta le informazioni di cui all’allegato I, parte F, lettere b) e c), come fornite nelle schede con le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’ESMA trasmette tale confronto alla Commissione, che lo include nella relazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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