Art. 45

Relazione

In vigore dal 7 ott 2020
Relazione 1.   Prima del 10 novembre 2023, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA e dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   La relazione valuta: a) il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e della loro quota di mercato, nonché dell’impatto del presente regolamento in relazione ad altre normative pertinenti dell’Unione, tra cui la direttiva 97/9/CE, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (24), la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) 2017/1129; b) se l’ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato in relazione alla soglia di cui all’, paragrafo 2, lettera c); c) l’uso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding nell’ambito della prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding; d) se l’ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato, tenendo conto dell’evoluzione dei modelli di business che prevedono l’intermediazione di crediti finanziari, incluse la cessione o la vendita di crediti da prestiti a investitori terzi attraverso piattaforme di crowdfunding; e) se siano necessari adeguamenti delle definizioni di cui al presente regolamento, inclusa la definizione di investitore sofisticato di cui all’, paragrafo 1, lettera j), e dei criteri di cui all’allegato II alla luce della loro efficacia nel garantire la tutela dell’investitore; f) se i requisiti di cui all’, paragrafo 1, all’ e all’, continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento per quanto riguarda la governance, la conformità e la comunicazione di informazioni per la gestione individuale di portafogli di prestiti e alla luce di servizi analoghi forniti per valori mobiliari conformemente alla direttiva 2014/65/UE; g) l’impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding dell’Unione, compreso l’impatto sull’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone fisiche o giuridiche interessate da tali servizi; h) l’attuazione dell’innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l’applicazione di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi; i) se i requisiti prudenziali di cui all’ continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il livello di requisiti minimi di fondi propri, la definizione di fondi propri, l’uso delle assicurazioni e la combinazione di fondi propri e assicurazioni; j) se siano necessarie modifiche ai requisiti in materia di informazioni ai clienti di cui all’ o alle garanzie di tutela degli investitori di cui all’; k) se l’importo di cui all’, paragrafo 7 continua a essere appropriato per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento; l) l’effetto delle lingue accettate dalle autorità competenti conformemente all’, paragrafi 2 e 3; m) il ricorso alle bacheche elettroniche di cui all’, compreso l’impatto sul mercato secondario per i prestiti, i valori mobiliari e gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding; n) gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori; o) l’applicazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative e, in particolare, l’eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative previste per violazioni del presente regolamento; p) la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding ad obblighi di conformità al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all’elenco di soggetti obbligati ai fini della suddetta direttiva; q) l’opportunità di consentire alle entità stabilite in paesi terzi di essere autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento; r) la cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA e l’idoneità delle autorità competenti quali entità di supervisione del presente regolamento; s) la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l’utilizzo di fondi dell’Unione; t) il numero totale e la quota di mercato di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento nel periodo dal 10 novembre 2021 al 10 novembre 2022, classificati per piccole, medie e grandi imprese; u) i flussi, il numero dei progetti e le tendenze della prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding per Stato membro; v) la quota dei servizi di crowdfunding fornita nell’ambito del presente regolamento nel mercato mondiale del crowdfunding e nel mercato finanziario dell’Unione; w) i costi di conformità con il presente regolamento per i fornitori di servizi di crowdfunding in percentuale dei costi operativi; x) il volume degli investimenti ritirati dagli investitori durante il periodo di riflessione, la relativa quota sul volume totale di investimenti e, sulla base di tale dato, se la durata e la natura del periodo di riflessione di cui all’ sono appropriate e non compromettono l’efficienza del processo di raccolta di capitale o la tutela degli investitori; y) il numero e l’ammontare delle sanzioni amministrative e penali imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, classificato per Stati membri; z) le tipologie e le tendenze di comportamento fraudolento degli investitori, dei fornitori di servizi di crowdfunding e di terzi che si verificano in relazione al presente regolamento.
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