Art. 25
Bacheca elettronica
In vigore dal 7 ott 2020
Bacheca elettronica
1. I fornitori di servizi di crowdfunding possono gestire una bacheca elettronica sulla quale consentono ai propri clienti di pubblicizzare l’interesse per l’acquisto e la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding.
2. La bacheca elettronica di cui al paragrafo 1 non deve essere utilizzata per l’incontro di interessi di acquisto e di vendita mediante i protocolli o le procedure operative interne del fornitore di servizi di crowdfunding in modo da dare luogo a contratti. La bacheca elettronica non consiste pertanto in un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono di pubblicizzare gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conformano ai seguenti requisiti:
a)
devono informare i propri clienti circa la natura della bacheca elettronica conformemente ai paragrafi 1 e 2;
b)
devono chiedere ai propri clienti che pubblicizzano la vendita di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 di rendere disponibile la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;
c)
devono fornire ai clienti che intendono acquistare prestiti pubblicizzati sulla bacheca elettronica informazioni sul rendimento dei prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding;
d)
devono garantire che i propri clienti che pubblicizzano un interesse per l’acquisto di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che risultano investitori non sofisticati ricevano le informazioni di cui all’, paragrafo 2, e la segnalazione di rischio di cui all’, paragrafo 4.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono la pubblicità di interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che offrono servizi di custodia delle attività a norma dell’, paragrafo 1, impongono ai propri investitori che pubblicizzano tali interessi di comunicare loro eventuali cambiamenti di proprietà al fine di procedere alla verifica della proprietà e alla registrazione.
5. I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono un prezzo di riferimento per l’acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo motivano e informano i clienti che il prezzo di riferimento proposto non è vincolante e rendono noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata in linea con l’, paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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