Art. 26

Accesso alla documentazione

In vigore dal 7 ott 2020
Accesso alla documentazione I fornitori di servizi di crowdfunding: a) conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per un periodo di almeno cinque anni; b) provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento; c) mantengono per un periodo di almeno cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.
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