Art. 26
Accesso alla documentazione
In vigore dal 7 ott 2020
Accesso alla documentazione
I fornitori di servizi di crowdfunding:
a)
conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per un periodo di almeno cinque anni;
b)
provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;
c)
mantengono per un periodo di almeno cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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