Art. 28
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing
In vigore dal 7 ott 2020
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing
1. Le autorità competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui le autorità competenti sono tenute a monitorare il rispetto e l’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding.
2. Le autorità competenti notificano all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e forniscono all’ESMA una sintesi di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.
3. Le autorità competenti informano l’ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e forniscono senza indugio all’ESMA una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.
4. Qualora le autorità competenti non siano tenute a monitorare il rispetto e a garantire l’esecuzione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1, esse tuttavia pubblicano sui rispettivi siti web i contatti da cui è possibile ottenere informazioni circa le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche di cui al presente articolo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web la sintesi di cui al paragrafo 2 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L’ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.
7. Le autorità competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.
8. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all’ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell’anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:
a)
se del caso, il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità;
b)
se del caso, i risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate o le riparazioni apprestate dai fornitori di servizi di crowdfunding; e
c)
se del caso, gli esempi disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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