Art. 29
Autorità competenti
In vigore dal 7 ott 2020
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal presente regolamento e ne informano l’ESMA.
2. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 1, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.
3. L’ESMA pubblica sul proprio sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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