Art. 30

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 7 ott 2020
Poteri delle autorità competenti 1.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di indagine: a) esigere che i fornitori di servizi di crowdfunding e i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, nonché le persone fisiche o giuridiche che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti; b) esigere che i revisori dei conti e i dirigenti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding trasmettano informazioni; c) eseguire ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento. 2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza: a) sospendere un’offerta di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; b) vietare o sospendere le comunicazioni di marketing o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding cessino o sospendano le comunicazioni di marketing per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato; c) vietare un’offerta di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato; d) sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione di servizi di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato; e) vietare la prestazione di servizi di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato; f) rendere pubblico il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding non ottempera ai suoi obblighi; g) rendere pubbliche, o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla prestazione del servizio di crowdfunding al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato; h) sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione dei servizi di crowdfunding se le autorità competenti ritengono che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la prestazione dei servizi di crowdfunding pregiudicherebbe gli interessi degli investitori; i) trasferire i contratti in essere a un altro fornitore di servizi di crowdfunding qualora l’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding sia revocata a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), previo accordo dei clienti e del fornitore ricevente di servizi di crowdfunding. Eventuali misure adottate nell’esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo sono proporzionate, debitamente giustificate e adottate conformemente all’. 3.   Se necessario in base al diritto nazionale, l’autorità competente può chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding a cui sono trasferiti i contratti in essere di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), deve essere autorizzato a fornire servizi di crowdfunding nello stesso Stato membro in cui è stato autorizzato il fornitore di servizi di crowdfunding originale. 5.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 con le seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. 7.   La segnalazione da parte di una persona fisica o giuridica di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
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