Art. 40
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
In vigore dal 7 ott 2020
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative o altre misure amministrative da irrogare a norma dell’, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
d)
l’ammontare degli utili realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
g)
le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
h)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori.
2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui all’ in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma.
3. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1503:oj#art-40