Art. 41

Diritto di impugnazione

In vigore dal 7 ott 2020
Diritto di impugnazione Gli Stati membri provvedono affinché ogni decisione adottata ai sensi del presente regolamento sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.
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