Art. 38

Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

In vigore dal 7 ott 2020
Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti istituiscono procedure che consentono ai clienti e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. In ogni caso, i reclami dovrebbero essere accettati per iscritto o in forma elettronica e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro. 2.   Le informazioni sulle procedure per i reclami di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione sul sito internet di ogni autorità competente e comunicati all’ESMA. L’ESMA pubblica sul proprio sito internet i riferimenti alle sezioni dei siti internet delle autorità competenti relative alle procedure per i reclami.
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