Art. 37

Provvedimenti cautelari

In vigore dal 7 ott 2020
Provvedimenti cautelari 1.   Quando l’autorità competente di uno Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding hanno commesso irregolarità o che il fornitore di servizi di crowdfunding o terzi hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione e l’ESMA. 2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione, il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding perseverano nella violazione del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding, dopo averne informato l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione e l’ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l’ESMA. 3.   Qualora un’autorità competente sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’altra autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. L’ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1503:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo