Art. 23

Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

In vigore dal 7 ott 2020
Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo. 2.   I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione in conformità dell’ o in un’altra lingua accettata da tali autorità. 3.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding promuova un’offerta di crowdfunding attraverso comunicazioni di marketing in un altro Stato membro, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è resa disponibile in almeno una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro. 4.   Nulla osta a che i fornitori di servizi di crowdfunding predispongano una traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in una o più lingue diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 o 3. Tali traduzioni rispecchiano fedelmente il contenuto del testo originale della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. 5.   Le autorità competenti informano l’ESMA riguardo alla lingua o alle lingue che accettano ai fini del presente regolamento come indicato ai paragrafi 2 e 3. L’ESMA rende disponibile tale informazione sul suo sito web. 6.   La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui al paragrafo 2 comprende tutte le seguenti informazioni: a) le informazioni di cui all’allegato I; b) la seguente clausola di esclusione della responsabilità, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento: «La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dalle autorità competenti né dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L’idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l’accesso a questo investimento. Se procede all’investimento, si assume pienamente i rischi connessi all’investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.»; c) la seguente segnalazione di rischio: «L’investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. Il Suo investimento non è coperto dai regimi di garanzia dei depositi istituiti in conformità della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Il Suo investimento non è coperto dal sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull’investimento. Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding. Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe tuttavia subire perdite. (*1)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)." (*2)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).»." 7.   La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è corretta, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle con riferimenti, incluse se del caso le citazioni dirette, alla normativa applicabile. È presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di sei facciate in formato A4 quando stampato. In caso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding, nei casi in cui le informazioni richieste conformemente all’allegato I, parte F, superino una facciata in formato A4 quando stampate, la parte eccedente è fornita in un allegato accluso alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. 8.   Il fornitore di servizi di crowdfunding chiede al titolare del progetto di comunicargli ogni variazione delle informazioni per tenere aggiornata la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento costantemente e per la durata dell’offerta di crowdfunding. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse per l’offerta di crowdfunding di qualsiasi variazione significativa delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che gli sono state comunicate. 9.   Gli Stati membri dispongono la responsabilità di almeno il titolare del progetto o dei suoi organi amministrativi, di direzione o di controllo per le informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. Tali responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono chiaramente indicate nella scheda, nel caso di persone fisiche, con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono conformi ai fatti e che nella scheda non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino a persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, almeno nei seguenti casi: a) le informazioni sono fuorvianti o imprecise; o b) la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento omette informazioni fondamentali, necessarie per aiutare gli investitori a valutare se finanziare il progetto di crowdfunding. 11.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. 12.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding segnala tempestivamente tali omissioni, errori o imprecisioni al titolare del progetto, il quale completa o corregge tempestivamente tali informazioni. Qualora non si proceda tempestivamente a tali completamenti o correzioni, il fornitore di servizi di crowdfunding sospende l’offerta di crowdfunding finché la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non è stata completata o corretta, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse nell’offerta di crowdfunding di dette irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che saranno adottate dal fornitore di servizi di crowdfunding e dell’opzione di revocare la loro offerta di investimento o la loro manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding. Se, dopo 30 giorni di calendario, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non è stata completata o corretta per rettificare tutte le irregolarità individuate, l’offerta di crowdfunding è cancellata. 13.   Un potenziale investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all’investitore potenziale di astenersi dall’effettuare l’investimento. 14.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa al fornitore di servizi di crowdfunding possono chiedere la notifica ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento almeno sette giorni lavorativi prima che la stessa sia resa disponibile per i potenziali investitori. Le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento non sono subordinate all’approvazione ex ante da parte delle autorità competenti. 15.   Qualora i potenziali investitori ricevano una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta conformemente al presente articolo, i fornitori di servizi di crowdfunding e i titolari di progetti sono considerati adempienti all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Il primo comma si applica mutatis mutandis alle persone fisiche o giuridiche che commercializzano un’offerta di crowdfunding o che offrono consulenza in materia. 16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 e all’allegato I, e il contenuto di tale modello; b) le tipologie di rischio rilevante connesso all’offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente all’allegato I, parte C; c) l’uso di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave, compreso al fine di presentare le informazioni di cui all’allegato I, parte A, lettera e); d) le commissioni e gli oneri e i costi per le operazioni di cui all’allegato I, parte H, lettera a), compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell’investitore. Quando sviluppa tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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