Art. 103
Informazioni da comunicare alla Commissione
In vigore dal 25 giu 2019
Informazioni da comunicare alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
le autorità di cui all’, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all’, paragrafo 2;
b)
le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all’, paragrafo 1, e all’, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, e all’, paragrafo 3, in combinato disposto con l’, paragrafo 1;
c)
le autorità giurisdizionali di cui all’, paragrafo 3, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’ nonché le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all’, paragrafo 2;
d)
le autorità competenti per l’esecuzione di cui all’;
e)
i mezzi d’impugnazione di cui agli ;
f)
denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell’;
g)
se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all’, paragrafo 2;
h)
le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all’, paragrafo 3;
i)
le lingue accettate per le traduzioni di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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