Art. 52
Autorità competenti in materia di esecuzione
In vigore dal 25 giu 2019
Autorità competenti in materia di esecuzione
La domanda di esecuzione è presentata all’autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell’.
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