Art. 53

Esecuzione parziale

In vigore dal 25 giu 2019
Esecuzione parziale 1.   Una parte che richiede l’esecuzione di una decisione può richiederne l’esecuzione parziale. 2.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l’esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l’esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di proteggere il minore dal rischio di cui all’, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.
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