Art. 54
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
In vigore dal 25 giu 2019
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
1. Le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.
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