Art. 56

Sospensione e diniego

In vigore dal 25 giu 2019
Sospensione e diniego 1.   D’ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine. 2.   Su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti: a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria; b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; c) è stata proposta una domanda di diniego dell’esecuzione a norma dell’ o 57; d) la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha chiesto, conformemente all’, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’. 3.   Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione. 4.   In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un’altra parte interessata che agisce nell’interesse superiore del minore, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L’esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l’esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per facilitare l’esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all’interesse superiore del minore. 6.   Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l’esecuzione della decisione.
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