Art. 58
Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione
In vigore dal 25 giu 2019
Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione
1. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata sull’ è proposta all’autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’.
2. La competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale o dell’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’ è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
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