Art. 57
Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale
In vigore dal 25 giu 2019
Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale
I motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione degli .
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