Art. 59
Domanda di diniego dell’esecuzione
In vigore dal 25 giu 2019
Domanda di diniego dell’esecuzione
1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell’esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
2. Il richiedente fornisce all’autorità competente in materia di esecuzione o all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove applicabile e possibile, l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’ o 47.
3. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’ o 47 che specifica l’obbligo da eseguire.
4. Se l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’, tale la traduzione o la traslitterazione della decisione.
5. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 2 qualora:
a)
ne sia già in possesso; o
b)
ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può imporre all’altra parte di fornire tali documenti.
6. La parte che richiede il diniego dell’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.
Storico versioni
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