Art. 91
Lingue
In vigore dal 25 giu 2019
Lingue
1. Fatti salvi l’, paragrafo 2, lettera a), eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.
2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto traducibile dei campi di testo libero dei certificati di cui agli possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all’.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla loro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate.
4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi III e IV è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-91