Art. 29

Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980

In vigore dal 25 giu 2019
Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’, primo comma, lettera b), e dell’, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 1.   Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull’, primo comma, lettera b), o sull’, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980. 2.   L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d’ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero. 3.   Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti: a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1; b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente. 4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. 5.   Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità giurisdizionale i documenti seguenti: a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1; b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore. 6.   Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.
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