Art. 31

Documenti da presentare per il riconoscimento

In vigore dal 25 giu 2019
Documenti da presentare per il riconoscimento 1.   La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’. 2.   L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 3.   L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all’, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
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