Art. 32
Mancata produzione di documenti
In vigore dal 25 giu 2019
Mancata produzione di documenti
1. Qualora i documenti di cui all’, paragrafo 1, non siano prodotti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2. Qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell’, dei suddetti documenti equivalenti.
Storico versioni
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