Art. 34
Decisioni esecutive
In vigore dal 25 giu 2019
Decisioni esecutive
1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.
Storico versioni
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