Art. 35

Documenti da presentare per l’esecuzione

In vigore dal 25 giu 2019
Documenti da presentare per l’esecuzione 1.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’. 2.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’ attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l’autorità giurisdizionale d’origine: i) è competente a conoscere del merito; o ii) ha disposto i provvedimenti di cui all’, paragrafo 4, in combinato disposto con l’; e c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione. 3.   Se necessario, l’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l’obbligo da eseguire. 4.   L’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
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