Art. 69

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine

In vigore dal 25 giu 2019
Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’, lettera a), e all’, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
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