Art. 38
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
In vigore dal 25 giu 2019
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:
a)
se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b)
quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c)
se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
d)
se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.
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