Art. 40
Procedura per il diniego del riconoscimento
In vigore dal 25 giu 2019
Procedura per il diniego del riconoscimento
1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.
2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’ è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.
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