Art. 42

Ambito d’applicazione

In vigore dal 25 giu 2019
Ambito d’applicazione 1.   La presente sezione si applica alle tipologie di decisioni seguenti, purché certificate nello Stato membro di origine in conformità dell’: a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e b) le decisioni ai sensi dell’, paragrafo 6, nella misura in cui esse comportino il ritorno del minore. 2.   La presente sezione non osta a che una parte chieda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.
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