Art. 44

Sospensione del procedimento

In vigore dal 25 giu 2019
Sospensione del procedimento L’autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all’, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) è stata presentata un’istanza di dichiarazione vertente sull’incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all’; o b) la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha richiesto, conformemente all’, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’.
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Sospensione del procedimento (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/1111) — Testo vigente | Portale Normativo