Art. 44
Sospensione del procedimento
In vigore dal 25 giu 2019
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all’, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a)
è stata presentata un’istanza di dichiarazione vertente sull’incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all’; o
b)
la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha richiesto, conformemente all’, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’.
Storico versioni
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