Art. 45
Decisioni esecutive
In vigore dal 25 giu 2019
Decisioni esecutive
1. Le decisioni di cui all’, paragrafo 1, rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-45