Art. 43

Riconoscimento

In vigore dal 25 giu 2019
Riconoscimento 1.   Le decisioni di cui all’, paragrafo 1, rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la decisione sia dichiarata l’incompatibile con una decisione successiva di cui all’. 2.   La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all’, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’. 3.   L’, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.
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