Art. 47
Rilascio del certificato
In vigore dal 25 giu 2019
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale che ha reso una decisione di cui all’, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un certificato per:
a)
una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all’allegato VI;
b)
una decisione di merito relativa al diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore e resa ai sensi dell’, paragrafo 6, utilizzando il modello di cui all’allegato VI.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. L’autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a)
tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
b)
il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell’;
c)
quando la decisione è stata resa in contumacia:
i)
la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; oppure
ii)
è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il certificato per una decisione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato solo se l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente all’, primo comma, lettera b), o all’, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione.
6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-47