Art. 46
Documenti da produrre per l’esecuzione
In vigore dal 25 giu 2019
Documenti da produrre per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a)
una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b)
l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’.
2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica l’obbligo da eseguire.
3. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
Storico versioni
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