Art. 21

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

In vigore dal 25 giu 2019
Diritto del minore di esprimere la propria opinione 1.   Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. 2.   Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
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Diritto del minore di esprimere la propria opinione (Art. 21 Regolamento (UE) 2019/1111) — Testo vigente | Portale Normativo