Art. 19

Esame della procedibilità

In vigore dal 25 giu 2019
Esame della procedibilità 1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine. 2.   In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’ del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento. 3.   Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’ della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di tale convenzione.
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Esame della procedibilità (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/1111) — Testo vigente | Portale Normativo